C’è un momento, in ogni processo, in cui diventa chiaro se si sta giudicando un fatto oppure un’idea. Se si sta valutando una condotta concreta o se, invece, si sta tentando di colpire un’identità, una memoria, una comunità. Ascoltando le richieste del Pubblico Ministero e della Parte Civile nell’ultima udienza, quel momento è arrivato con evidenza.

Il Pubblico Ministero ha ricostruito correttamente il contesto dei fatti: aprile 2021, piena emergenza pandemica, mascherine, distanziamento sociale, numero limitato di partecipanti, gruppo non compatto proprio per rispettare le regole vigenti. Ha riconosciuto che l’evento non aveva un impatto visivo significativo, che non era immediatamente riconoscibile come manifestazione e che, sotto il profilo fattuale, non presentava caratteristiche di pericolosità evidente. Tutti elementi che, in un diritto penale fondato sui fatti, dovrebbero orientare il giudizio.

E invece, da quel punto in avanti, l’analisi ha cambiato direzione. Dai fatti si è passati alle evocazioni. Dalla concretezza alla suggestione.

Il passaggio più emblematico è stato quello in cui il Pubblico Ministero ha dichiarato di aver visto un film ambientato nel periodo storico del fascismo, utilizzandolo come chiave interpretativa della gestualità contestata. È qui che si consuma lo slittamento: quando il cinema diventa parametro di valutazione giuridica, il processo smette di fondarsi su ciò che è accaduto realmente e comincia a poggiare su un immaginario. Ma il diritto penale non si costruisce sulle suggestioni culturali né sulle emozioni che un gesto può suscitare in astratto.

Ancora più significativo è il passaggio conclusivo della requisitoria. Il Pubblico Ministero chiede la condanna, ma riconosce che l’imputato poteva effettivamente ritenere che l’esiguità del numero dei partecipanti attenuasse la rilevanza della condotta. In altre parole: si ammette che mancava la percezione di offensività, che il contesto poteva far ritenere irrilevante il gesto, e tuttavia si arriva comunque alla richiesta di condanna, mitigata solo dalla concessione delle attenuanti generiche. È una contraddizione evidente: se manca il pericolo concreto, il reato non si attenua, semplicemente non sussiste.

Questo punto è centrale, perché la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha chiarito un principio decisivo: i gesti simbolici non hanno un significato univoco, ma sono polisemici. Il cosiddetto “saluto romano” integra il reato previsto dall’articolo 5 della legge 645 del 1952 solo se, valutato nel suo contesto concreto, è idoneo a creare un pericolo concreto di ricostituzione del partito fascista. Nessun automatismo. Nessuna presunzione. Nessuna suggestione.

Quel principio, però, non è stato affrontato. È stato aggirato.

Anche perché il pericolo concreto non solo non è stato dimostrato, ma è stato smentito. La DIGOS, chiamata a valutare l’evento sotto il profilo dell’ordine pubblico, non ha mai ritenuto il mio comportamento un pericolo concreto. Nessuna segnalazione di rischio, nessuna criticità, nessun allarme. Un dato oggettivo, istituzionale, rimasto senza risposta.

Lo stesso vale per la questione della diffusione del video. Il video richiamato come elemento di propaganda non è stato pubblicato da me. Eppure viene utilizzato come se la semplice circolazione di immagini potesse automaticamente fondare una responsabilità penale. È un ulteriore slittamento: dalla responsabilità per ciò che si fa a quella per ciò che circola, indipendentemente dalla volontà e dall’intenzione.

La discussione della Parte Civile ha completato questo spostamento. Si è affermato che non si tratta di un processo politico, salvo poi costruire l’intera argomentazione sulla mia biografia, sul mio ruolo pubblico, sui miei scritti, sulla mia appartenenza. Non su ciò che è accaduto, ma su chi sono. Non sul fatto, ma sull’identità.

Si è sostenuto che il rito sarebbe “storicamente e inequivocabilmente” riconducibile al Partito Nazionale Fascista, come se il significato dei simboli fosse fisso e sottratto al contesto. Una tesi che ignora consapevolmente la giurisprudenza delle Sezioni Unite, che esclude automatismi simbolici e impone la verifica del pericolo concreto caso per caso.

Quando quel pericolo non emerge dai fatti, lo si cerca altrove. Ed ecco allora la teoria del cosiddetto “piano inclinato”: l’idea che fatti apparentemente minori possano condurre, nel tempo, a derive maggiori. Ma il diritto penale non punisce ciò che potrebbe accadere un giorno. Punisce ciò che accade qui e ora, se e solo se crea un pericolo reale, attuale e dimostrabile.

In questo processo, quel pericolo non è stato provato. È stato evocato. È stato dedotto dall’appartenenza, non dalla condotta. È stato costruito su una lettura ideologica del gesto, non sulla sua effettiva capacità offensiva.

I fatti restano lì, immobili. Una commemorazione. Una corona di alloro. Nessuna violenza. Nessuna istigazione. Nessun proselitismo. Sergio Ramelli, vittima della violenza politica, ricordato nel luogo a lui intitolato anche grazie a una mia iniziativa istituzionale. Un rito di memoria che appartiene a una comunità politica missina, non al fascismo storico. Sergio Ramelli era un giovane del Fronte della Gioventù, nato dopo la fine del fascismo, militante di un partito – il Movimento Sociale Italiano – pienamente inserito nell’ordinamento democratico della Repubblica.

Continuare a confondere piani storici diversi non è rigore giuridico. È una forzatura ideologica.

La Sicilia del 23/01/2026

Va infine chiarito un punto, anche per rispetto di chi segue con attenzione questo procedimento. L’udienza non si è conclusa con la discussione della difesa. Per ragioni di tempo e per impegni dell’ufficio giudiziario, l’arringa difensiva è stata rinviata al 4 marzo. Sarà in quella sede che verranno affrontate, punto per punto, le forzature emerse nelle richieste dell’accusa e della Parte Civile, riportando il processo sul terreno che gli è proprio: quello dei fatti e del diritto.

Udienza dopo udienza, questo processo mostra sempre più chiaramente la sua natura: si è smesso di analizzare i fatti e si è iniziato a discutere di simboli astratti, di evocazioni, di identità. Non è più il diritto che giudica la condotta, ma una lettura ideologica che tenta di trasformare la memoria in colpa.

Io continuerò a difendere le mie ragioni nelle sedi opportune, senza rinnegare nulla. Perché senza pericolo concreto non c’è reato. C’è solo memoria. E la memoria non può essere messa sotto processo.

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