Il 4 marzo verrà pronunciata la sentenza che mi riguarda. Prima che ciò accada, ritengo corretto tornare sui contenuti dell’ultima udienza, quella nella quale hanno discusso il Pubblico Ministero e la parte civile, perché è lì che si è compreso con chiarezza il vero punto di questa vicenda.

Sono sotto processo per aver partecipato, nel 2021, a una commemorazione in via Sergio Ramelli a Ragusa, strada intitolata su mia iniziativa nel 2008. In quella occasione è stato eseguito il rito del “Presente”. Secondo l’accusa, quel gesto integrerebbe, da un lato, una manifestazione propria del disciolto partito fascista ai sensi dell’articolo 5 della legge Scelba e, dall’altro, una manifestazione idonea a richiamare ideologie discriminatorie ai sensi dell’articolo 2 della legge Mancino. Il Pubblico Ministero ha sostenuto che entrambe le fattispecie si integrerebbero in continuazione come un unico fatto.

Prima ancora del diritto, però, vengono i fatti. E sui fatti vi è un elemento che colpisce: in aula la DIGOS, sotto giuramento, ha dichiarato che la commemorazione è durata pochi minuti, che non vi è stato alcun problema di ordine pubblico, che non si è verificata alcuna tensione, che non vi è stata propaganda né incitamento all’odio, e che non è stato percepito alcun pericolo concreto. È stato inoltre dichiarato che, durante lo svolgimento dei fatti, non fu ravvisato alcun reato. Siamo di fronte a un dato oggettivo: nessun disordine, nessun allarme, nessuna offensività concreta.

Lo stesso Pubblico Ministero, nella sua discussione, ha riconosciuto che il gruppo riunito non appariva particolarmente impattante sotto il profilo visivo, che non vi era una scenografia paramilitare, che non vi era una manifestazione di massa capace di generare allarme. Ha ammesso che non si trattava di un corteo, né di una dimostrazione organizzata con modalità tali da suscitare un concreto richiamo eversivo. E tuttavia, pur partendo da questa premessa fattuale, l’accusa ha spostato l’attenzione sul gesto in sé, isolandolo dal contesto.

In quella discussione è stato perfino richiamato un film ambientato nel periodo storico del fascismo per sostenere che la gestualità, più della parola, avrebbe un valore evocativo autonomo. È un passaggio che merita di essere sottolineato, perché segna un confine delicato: il diritto penale non può fondarsi su suggestioni culturali o cinematografiche, ma deve misurarsi con condotte concrete e con la loro offensività reale. Il rischio, quando si abbandona il terreno del fatto per entrare in quello dell’evocazione simbolica, è quello di trasformare il diritto in interpretazione ideologica.

Qui interviene il principio affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 17 aprile 2024 n. 16153. La Suprema Corte ha chiarito che il cosiddetto saluto romano è un gesto polisemico, ossia privo di un significato univoco e automatico. Non integra reato per il solo fatto di essere compiuto. Occorre verificare il contesto concreto e, soprattutto, l’esistenza di un pericolo concreto di ricostituzione del partito fascista o di diffusione di ideologie discriminatorie. Non un pericolo astratto, non un fastidio culturale, non un simbolo che può non piacere, ma un pericolo reale e attuale.

È su questo che si gioca la differenza tra diritto e suggestione. Se un gesto viene isolato dal suo contesto commemorativo e valutato esclusivamente per ciò che può evocare nella memoria storica di qualcuno, si abbandona il diritto penale del fatto per entrare in una forma di diritto penale dell’identità. È una linea sottile, ma decisiva, perché il nostro ordinamento punisce condotte offensive concrete, non appartenenze culturali né memorie politiche.

La parte civile ha sostenuto una tesi ancora più ampia. Ha affermato che il processo non sarebbe politico, ma pienamente giuridico, e ha richiamato il cosiddetto “piano inclinato”, ossia l’idea che fatti apparentemente minori possano costituire l’inizio di una deriva pericolosa. Ha inoltre insistito sul mio ruolo pubblico, sostenendo che la mia visibilità e la mia storia renderebbero la condotta più grave in quanto potenzialmente idonea a influenzare altri. È una tesi che, a ben vedere, finisce per spostare l’attenzione dalla condotta al soggetto, dalla concreta offensività del fatto alla personalità dell’imputato. Ma il diritto penale non giudica le biografie: giudica fatti.

Quanto al rito del “Presente”, è un dato storico che esso precede il fascismo, fu utilizzato nella Prima Guerra Mondiale, venne poi ripreso dal regime e negli anni di piombo divenne rito identitario nelle commemorazioni dei giovani uccisi per appartenenza politica di destra. Questo non è un giudizio di valore, ma un dato storico. Ed è proprio la pluralità di significati che impone una lettura contestuale, come hanno sostenuto studiosi quali Giuseppe Parlato e, in ambito giuridico, Luigi Scollo, il quale ha ribadito che la tutela costituzionale passa attraverso il criterio del pericolo concreto e non attraverso una lettura automatica del simbolo.

Si può discutere politicamente di quel gesto, lo si può criticare, lo si può ritenere culturalmente distante, ma altra cosa è sostenere che esso, in una commemorazione durata pochi minuti, senza propaganda, senza tensioni, senza alcun allarme sociale, integri di per sé un reato. La questione non è se quel rito piaccia o meno; la questione è se vi sia stata offensività concreta.

Vi è poi un aspetto politico che non può essere ignorato. Questo rito dà fastidio a una parte della sinistra italiana non perché vi sia davvero il timore di una ricostituzione del partito fascista – ipotesi anacronistica che nessun fatto concreto sostiene – ma perché richiama una memoria scomoda. Ricorda che negli anni di piombo vi furono anche ragazzi di destra uccisi per le loro idee. Ricorda che quei nomi non sono stati dimenticati. In questo senso il conflitto non è giuridico, ma simbolico. Ed è proprio per questo che il diritto deve restare ancorato ai fatti, senza lasciarsi trascinare nel terreno della battaglia identitaria.

Il 4 marzo il Tribunale si pronuncerà. Io resto fermo nella convinzione che il diritto debba distinguere tra memoria e reato, tra evocazione storica e pericolo concreto. In uno Stato di diritto non si giudicano le memorie, si giudicano i fatti. Ed è su questo principio che confido venga presa la decisione.

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